3) Il mantenimento dell’iscrizione e dei relativi rapporti di affiliazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, regolarmente iscritte al Registro Nazionale del CONI alla data del 31 dicembre 2021, seppur prive dell’attività sportiva e didattica da svolgersi nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo di appartenenza riferita al 2021; delibera altresì che le attività sportive e didattiche inserite nel Registro Nazionale del CONI siano considerate, anche alternativamente, ai fini della regolare iscrizione; che periodicamente, nel corso del 2022, verranno estratti e pubblicati sul sito del CONI i dati relativi all’attività sportiva, didattica e formativa che potrà essere svolta dalle ASD/SSD nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo di appartenenza; che gli inserimenti dell’attività sportiva, didattica e formativa devono avvenire nel rispetto delle modalità e tempistiche stabilite dal Regolamento di funzionamento del Registro; che la presente non produce effetti sugli atti già adottati e sulle valutazioni che vengono compiute in relazione al possesso dei requisiti del 5 per mille. 4) All’interno dei principi fondamentali degli statuti delle Federazioni abrogazione dell’articolo 7.4.8, con l’approvazione di un nuovo, ultima comma (comma n.4) nell’ambito del punto 12 dei Principi Fondamenali, denominato “Principio di libera prestazione delle attività sportive”: “È sancito il divieto di tesseramento anche presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti Organi di giustizia delle Federazioni e delle Discipline Associate riconosciute dal CONI, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali.Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l’eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell’organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell’Ente interessato l’illecito ai fini dell’avvio dell’azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del Coni per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato”.

https://www.coni.it/it/news/18842-comunicato-del-consiglio-nazionale-25.html 

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